Nono capitolo - Le
garanzie personali
E’ notorio come le banche usino richiedere un ampio ventaglio di
garanzie personali (tipicamente, fideiussioni), a fronte degli affidamenti
che concedono alle imprese.
Questo è abbastanza scontato, ed intuibile,
per le firme che vengono richieste ai soci operativi dell’impresa,
atte ad attestare anche un impegno morale, da parte degli stessi,
ad onorare le obbligazioni che in capo all’impresa sorgono, per effetto
delle decisioni e dei comportamenti dei soci stessi.
Un po’ meno
scontata ed intuibile è la richiesta di fideiussioni rilasciate da soci
non operativi, nonché da ascendenti, discendenti, parenti ed affini di
tutti i membri della compagine sociale: in questi casi, più che di
garanzia e di impegni morali, sarebbe forse il caso di parlare di
paraculaggine (termine regolarmente presente nel dizionario Devoto
– Oli della lingua italiana, NdR) del mondo bancario.
Di fronte a
questa fioritura di garanzie personali, di cui è tipico esempio la
Brambilla Srl, per le obbligazioni della quale hanno rilasciato
fideiussione 1) l’onnipotente Comm. Brambilla, 2) il socio al 10% che non
conta niente, 3) alcuni parenti ed affini, tra i quali si annovera 4) lo
zio ricco del socio al 10%, ci si sarebbe aspettati che, in generale, vi
potesse essere una certa attenuazione del rischio di credito attribuito al
prestito di 1.000.000 concesso dalla banca alla Brambilla Srl.
E invece no!
Una delle regole
più sconcertanti, introdotte da Basilea1 e inizialmente ribadita da
Basilea2, è che, nell’ambito delle garanzie personali, non si può tenere
conto del cosiddetto effetto doppia inadempienza: in pratica, la
banca non può in alcun modo considerare che, affinché il proprio prestito
di 1.000.000 possa svanire in tutto o in parte, non deve fallire
solo la Brambilla Srl, ma devono nel contempo perdere tutto il Comm.
Brambilla, il socio al 10%, nonché i loro parenti ed affini fideiussori,
ivi incluso lo zio ricco del socio al 10%.
Di conseguenza, trova in
genere applicazione il cosiddetto principio di sostituzione,
in base al quale alla quota protetta dell’esposizione è attribuita la
ponderazione del garante o del fornitore della protezione, mentre la quota
non coperta mantiene la ponderazione della controparte stessa: le
garanzie personali producono quindi effetti solo se al soggetto garante è
attribuito un coefficiente di rischio inferiore, di quello attribuito al
soggetto garantito.
Lo stesso Comitato di Basilea ha sottolineato come tale regola appaia eccessivamente rigida, proponendosi sin dagli inizi di mitigarla, in vista della entrata in vigore del nuovo accordo Basilea2. Nella versione aggiornata di quest’ultimo, pubblicata nel novembre 2005, è stata quindi introdotta la facoltà, per le sole banche che adottano il metodo IRB, di utilizzare un meccanismo che consenta di tenere conto dell’effetto doppia inadempienza, invece del più rigido meccanismo della sostituzione: all’argomento è dedicato il paragrafo 9.3.3.
(…)
9.3.3 Il metodo IRB – il nuovo meccanismo della doppia
inadempienza
Per sviluppare i
calcoli, relativi all’applicazione del meccanismo della doppia
inadempienza per le esposizioni assistite da garanzie personali, ci si può
avvalere delle Tabelle 15 (grandi imprese) e 16 (piccolo – medie imprese),
allegate al presente manuale.
Lo stesso Comitato di Basilea ha evidenziato come il metodo della
sostituzione, sinora esaminato, non rifletta pienamente i benefici, che la
banca ottiene in virtù della presenza di una garanzia: tale metodo non
tiene infatti conto in alcun modo del fatto che, affinché la banca possa
subire una perdita, si deve verificare una doppia
inadempienza, del debitore e, contestualmente, del garante.
Per
le sole banche che utilizzano il metodo IRB, il Comitato ha quindi
introdotto un meccanismo di calcolo dei requisiti patrimoniali che
consenta di tenere conto, al verificarsi di determinate condizioni,
dell’effetto doppia inadempienza: al verificarsi di tali
circostanze, la banca è libera di decidere, per ciascuna
esposizione, se usare il meccanismo della sostituzione (che, come
vedremo, rimane in molti casi più conveniente), oppure se optare per
quello della doppia inadempienza.
Il punto fondamentale, affinché possa essere riconosciuto l’effetto doppia inadempienza, è che non deve esistere una stretta correlazione tra i fattori che determinano la solvibilità del debitore e del garante. In applicazione di tale principio, lo stesso accordo prevede alcuni casi, nei quali viene esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo della doppia inadempienza (per cui è obbligatorio ricorrere a quello della sostituzione):
il garante è un soggetto sovrano: se il garante – soggetto sovrano si rendesse inadempiente, le ripercussioni sul sistema economico sarebbero tali, da riflettersi inesorabilmente sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato
il garante è un’impresa che opera in settori diversi da quello finanziario: il fatto che un’impresa non finanziaria rilasci una garanzia, a favore di un’altra impresa, è indice di un legame, esistente tra i due soggetti, tale da configurare l’esistenza di una stretta correlazione in termini di andamento economico e di solvibilità
soggetto obbligato e garante appartengono allo stesso gruppo
il garante garantisce il debito di un proprio fornitore, di beni o servizi, che ottiene una elevata percentuale dei propri ricavi proprio dal fatturato nei confronti del garante stesso.
Ferme restando le esclusioni di cui sopra, l’impiego del meccanismo
della doppia inadempienza è ammesso solo qualora il garante sia una
società di elevato merito creditizio (al quale la banca attribuisca
un rating che equivalga, almeno, allo A- assegnato da
agenzie esterne) operante nel settore finanziario ed avente una
adeguata esperienza nella concessione di garanzie:
-
banca
-
società di investimento
-
compagnia di assicurazione (limitatamente ai casi in cui essa tale
soggetto svolga abitualmente attività di prestazione di garanzie).
Affinché possa trovare applicazione il metodo della doppia inadempienza, l’esposizione deve inoltre rientrare in una delle seguenti categorie (si veda il paragrafo 3.1 del terzo capitolo del manuale):
imprese, sia grandi che PMI, con esclusione però delle sottoclassi SL – Prestiti speciali, nel caso in cui la banca adotti per esse il sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione (si vedano i paragrafi 4.3.1 e 4.3.2)
piccole imprese, le esposizioni nei confronti delle quali hanno i requisiti per essere gestite nell’ambito di un portafoglio al dettaglio (si veda il paragrafo 4.4.1)
enti del settore pubblico, diversi dai soggetti sovrani.
In tutti i casi, sono però escluse le esposizioni verso società appartenenti al settore finanziario, per le quali la banca dovrà quindi obbligatoriamente adottare il meccanismo della sostituzione.
====================
Si riporta di seguito una tabella, nella quale è riassunta la percentuale del capitale di vigilanza che deve essere complessivamente stanziato, in funzione del coefficiente PD del soggetto obbligato e del garante, nelle diverse ipotesi di esposizione verso una grande impresa che sia:
in bianco (colonna BIA)
assistita da garanzia personale, valutata con il meccanismo della sostituzione (colonna SOS)
assistita da garanzia personale, valutata con il meccanismo della doppia inadempienza (colonna DIN): per sviluppare i calcoli relativi a questo caso ci si è avvalsi della Tabella 15.
|
|
PD GARANTE: 0,03% |
PD GARANTE: 0,10% |
PD GARANTE: 0,20% |
PD GARANTE: 0,40% | ||||||||
|
|
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
Rating |
PD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AAA |
0,03% |
1,17% |
1,17% |
0,23% |
1,17% |
2,42% |
0,36% |
1,17% |
3,60% |
0,54% |
1,17% |
5,20% |
0,91% |
AA |
0,05% |
1,59% |
1,17% |
0,34% |
1,59% |
2,42% |
0,49% |
1,59% |
3,60% |
0,74% |
1,59% |
5,20% |
1,24% |
0,10% |
2,42% |
1,17% |
0,56% |
2,42% |
2,42% |
0,74% |
2,42% |
3,60% |
1,11% |
2,42% |
5,20% |
1,87% | |
A |
0,25% |
4,07% |
1,17% |
1,05% |
4,07% |
2,42% |
1,37% |
4,07% |
3,60% |
1,91% |
4,07% |
5,20% |
3,13% |
BBB |
0,40% |
5,20% |
1,17% |
1,39% |
5,20% |
2,42% |
1,81% |
5,20% |
3,60% |
2,53% |
5,20% |
5,20% |
3,96% |
0,50% |
5,79% |
1,17% |
1,57% |
5,79% |
2,42% |
2,05% |
5,79% |
3,60% |
2,87% |
5,79% |
5,20% |
4,49% | |
0,75% |
6,96% |
1,17% |
1,94% |
6,96% |
2,42% |
2,53% |
6,96% |
3,60% |
3,53% |
6,96% |
5,20% |
5,53% | |
BB |
1,00% |
7,84% |
1,17% |
2,21% |
7,84% |
2,42% |
2,89% |
7,84% |
3,60% |
4,03% |
7,84% |
5,20% |
6,31% |
1,30% |
8,66% |
1,17% |
2,47% |
8,66% |
2,42% |
3,22% |
8,66% |
3,60% |
4,49% |
8,66% |
5,20% |
7,03% | |
1,50% |
9,12% |
1,17% |
2,61% |
9,12% |
2,42% |
3,40% |
9,12% |
3,60% |
4,75% |
9,12% |
5,20% |
7,43% | |
2,00% |
10,09% |
1,17% |
2,89% |
10,09% |
2,42% |
3,77% |
10,09% |
3,60% |
5,26% |
10,09% |
5,20% |
8,24% | |
2,50% |
10,90% |
1,17% |
3,12% |
10,90% |
2,42% |
4,07% |
10,90% |
3,60% |
5,68% |
10,90% |
5,20% |
8,89% | |
B |
3,00% |
11,63% |
1,17% |
3,32% |
11,63% |
2,42% |
4,33% |
11,63% |
3,60% |
6,04% |
11,63% |
5,20% |
9,46% |
4,00% |
12,97% |
1,17% |
3,66% |
12,97% |
2,42% |
4,78% |
12,97% |
3,60% |
6,67% |
12,97% |
5,20% |
10,45% | |
5,00% |
14,24% |
1,17% |
3,98% |
14,24% |
2,42% |
5,20% |
14,24% |
3,60% |
7,25% |
14,24% |
5,20% |
11,35% | |
6,00% |
15,47% |
1,17% |
4,28% |
15,47% |
2,42% |
5,59% |
15,47% |
3,60% |
7,80% |
15,47% |
5,20% |
12,21% | |
10,00% |
19,95% |
1,17% |
5,31% |
19,95% |
2,42% |
6,92% |
19,95% |
3,60% |
9,66% |
19,95% |
5,20% |
15,13% | |
CCC |
15,00% |
24,47% |
1,17% |
6,19% |
24,47% |
2,42% |
8,08% |
24,47% |
3,60% |
11,27% |
24,47% |
5,20% |
17,66% |
20,00% |
28,06% |
1,17% |
6,73% |
28,06% |
2,42% |
8,78% |
28,06% |
3,60% |
12,26% |
28,06% |
5,20% |
19,19% | |
CC |
25,00% |
30,98% |
1,17% |
7,02% |
30,98% |
2,42% |
9,16% |
30,98% |
3,60% |
12,79% |
30,98% |
5,20% |
20,02% |
30,00% |
33,41% |
1,17% |
7,13% |
33,41% |
2,42% |
9,30% |
33,41% |
3,60% |
12,98% |
33,41% |
5,20% |
20,33% |
In neretto vengono evidenziati i casi in cui l’adozione del
meccanismo della doppia inadempienza permette alla banca di
ottenere un risparmio, in termini di capitale di vigilanza da stanziare,
rispetto a quanto avviene con il metodo della sostituzione.
I
risultati sono deludenti, poiché il risparmio è significativo solo nei
casi in cui il soggetto affidato è di qualità creditizia molto
elevata (indicativamente, con un PD inferiore a 0,50%). Negli altri casi
il metodo della doppia inadempienza dà invece risultati inferiori,
rispetto a quello della sostituzione, per cui per la banca è conveniente
optare per quest’ultimo.
Nei casi in cui il soggetto debitore sia un’impresa di piccolo –
medie dimensioni, si osserva innanzitutto che, per calcolare il
capitale da stanziare a fronte della parte garantita dell’esposizione, la
banca non può mai applicare la formula prevista per le esposizioni al
dettaglio, ma deve utilizzare sempre e comunque quella prevista per le PMI
(si veda il paragrafo 4.2.2 del quarto capitolo).
Di seguito si
riportano i calcoli relativi ad un’impresa di dimensioni ridotte (la
variabile S, indicativa delle piccole dimensioni, viene assunta con il
valore minimo, 5 milioni di euro), procedendo al confronto
del capitale che viene assorbito nei casi in cui l’esposizione
sia:
in bianco (colonna BIA)
assistita da garanzia personale, valutata con il meccanismo della sostituzione (colonna SOS)
assistita da garanzia personale, valutata con il meccanismo della doppia inadempienza (colonna DIN): per sviluppare i calcoli relativi a questo caso ci si è avvalsi della Tabella 16.
|
|
PD GARANTE: 0,03% |
PD GARANTE: 0,10% |
PD GARANTE: 0,20% |
PD GARANTE: 0,40% | ||||||||
|
|
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
BIA |
SOS |
DIN |
Rating |
PD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AAA |
0,03% |
0,92% |
1,17% |
0,18% |
0,92% |
2,42% |
0,28% |
0,92% |
3,60% |
0,42% |
0,92% |
5,20% |
0,71% |
AA |
0,05% |
1,25% |
1,17% |
0,27% |
1,25% |
2,42% |
0,38% |
1,25% |
3,60% |
0,58% |
1,25% |
5,20% |
0,97% |
0,10% |
1,91% |
1,17% |
0,44% |
1,91% |
2,42% |
0,58% |
1,91% |
3,60% |
0,88% |
1,91% |
5,20% |
1,47% | |
A |
0,25% |
3,23% |
1,17% |
0,83% |
3,23% |
2,42% |
1,08% |
3,23% |
3,60% |
1,50% |
3,23% |
5,20% |
2,47% |
BBB |
0,40% |
4,14% |
1,17% |
1,10% |
4,14% |
2,42% |
1,43% |
4,14% |
3,60% |
2,00% |
4,14% |
5,20% |
3,13% |
0,50% |
4,62% |
1,17% |
1,24% |
4,62% |
2,42% |
1,62% |
4,62% |
3,60% |
2,26% |
4,62% |
5,20% |
3,54% | |
0,75% |
5,55% |
1,17% |
1,53% |
5,55% |
2,42% |
1,99% |
5,55% |
3,60% |
2,78% |
5,55% |
5,20% |
4,35% | |
BB |
1,00% |
6,24% |
1,17% |
1,73% |
6,24% |
2,42% |
2,26% |
6,24% |
3,60% |
3,16% |
6,24% |
5,20% |
4,95% |
1,30% |
6,89% |
1,17% |
1,92% |
6,89% |
2,42% |
2,51% |
6,89% |
3,60% |
3,50% |
6,89% |
5,20% |
5,49% | |
1,50% |
7,24% |
1,17% |
2,03% |
7,24% |
2,42% |
2,64% |
7,24% |
3,60% |
3,69% |
7,24% |
5,20% |
5,78% | |
2,00% |
7,98% |
1,17% |
2,23% |
7,98% |
2,42% |
2,91% |
7,98% |
3,60% |
4,06% |
7,98% |
5,20% |
6,36% | |
2,50% |
8,60% |
1,17% |
2,39% |
8,60% |
2,42% |
3,11% |
8,60% |
3,60% |
4,34% |
8,60% |
5,20% |
6,80% | |
B |
3,00% |
9,16% |
1,17% |
2,52% |
9,16% |
2,42% |
3,29% |
9,16% |
3,60% |
4,59% |
9,16% |
5,20% |
7,18% |
4,00% |
10,20% |
1,17% |
2,76% |
10,20% |
2,42% |
3,60% |
10,20% |
3,60% |
5,02% |
10,20% |
5,20% |
7,86% | |
5,00% |
11,23% |
1,17% |
2,98% |
11,23% |
2,42% |
3,89% |
11,23% |
3,60% |
5,43% |
11,23% |
5,20% |
8,51% | |
6,00% |
12,26% |
1,17% |
3,20% |
12,26% |
2,42% |
4,18% |
12,26% |
3,60% |
5,84% |
12,26% |
5,20% |
9,14% | |
10,00% |
16,22% |
1,17% |
4,03% |
16,22% |
2,42% |
5,25% |
16,22% |
3,60% |
7,33% |
16,22% |
5,20% |
11,48% | |
CCC |
15,00% |
20,50% |
1,17% |
4,80% |
20,50% |
2,42% |
6,27% |
20,50% |
3,60% |
8,75% |
20,50% |
5,20% |
13,70% |
20,00% |
24,07% |
1,17% |
5,32% |
24,07% |
2,42% |
6,95% |
24,07% |
3,60% |
9,69% |
24,07% |
5,20% |
15,18% | |
CC |
25,00% |
27,11% |
1,17% |
5,64% |
27,11% |
2,42% |
7,37% |
27,11% |
3,60% |
10,28% |
27,11% |
5,20% |
16,10% |
30,00% |
29,73% |
1,17% |
5,81% |
29,73% |
2,42% |
7,58% |
29,73% |
3,60% |
10,58% |
29,73% |
5,20% |
16,57% |
In questi casi il
fenomeno che è stato sopra commentato si attenua leggermente, poiché si
eleva la soglia di PD del soggetto affidato, se si rimane al di sotto
della quale la banca ha convenienza ad adottare il meccanismo della doppia
inadempienza, rispetto a quello della sostituzione.
Resta comunque fermo
che ciò accade esclusivamente per i soggetti di qualità creditizia più
elevata (tali si devono considerare, nell’ambito delle piccole – medie
imprese, quelli ai quali viene attribuito un PD non superiore allo 1,00% –
1,30%), mentre per la maggior parte dei soggetti il nuovo meccanismo della
doppia inadempienza non comporta alcun vantaggio, rispetto a quello
della sostituzione.
(…)
Scheda 5
Basilea2 - Quadro delle novità ufficializzate nel novembre 2005
Nel novembre 2005 è stata pubblicata una versione aggiornata
dell’accordo Basilea2, che per il momento è disponibile solo in lingua
inglese (e come tale viene fornita, allegata al presente lavoro).
Per
agevolare la lettura delle novità di maggiore rilievo, di seguito si
riporta l’elenco dei principali paragrafi che sono stati modificati /
aggiunti / eliminati, rispetto alla originaria versione
dell’accordo.
Paragrafo |
Variazione |
Descrizione |
16 |
modificato |
Presenta il quadro delle variazioni introdotte nell’accordo
Basilea2, conseguenti alla pubblicazione, nel luglio 2005, di The
application of Basel II to trading activities and the treatment of
double default effects |
19 (i) |
aggiunto |
Precisa che sia Basila2, che il documento dedicato al rischio di mercato, subiscono delle modifiche in relazione The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects |
52 |
modificato |
Introduce il riferimento al nuovo Allegato 4, che è parte integrante dell’accordo Basilea2 stesso: esso si occupa del calcolo dell’equivalente creditizio per le operazioni di carattere finanziario che espongono la banca al rischio di controparte |
87 |
modificato |
Richiama le disposizioni del nuovo Allegato 4, per calcolare l’equivalente creditizio delle operazioni di carattere finanziario che espongono la banca al rischio di controparte |
88 - 89 |
modificati |
Introducono il riferimento al nuovo Allegato 3, che è parte integrante dell’accordo Basilea2 stesso: esso definisce il trattamento da riservare alle operazioni non andate a buon fine |
138 |
modificato |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
177 |
modificato |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
180 |
abrogato |
|
181 (i) |
aggiunto |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
187 (i) |
aggiunto |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
284 (i) – 284 (iii) |
aggiunti |
Vengono fornite le formule per calcolare quale sia l’effetto della presenza di garanzie di carattere personale, in caso di adozione da parte della banca del meccanismo di calcolo che considera la doppia inadempienza |
307 (i) |
aggiunto |
Vengono dettate le condizioni che si devono verificare, affinché la banca possa adottare il meccanismo della doppia inadempienza |
317 |
modificato |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
321 - 323 |
modificati |
Dettano le condizioni, al verificarsi delle quali si può assumere un valore inferiore ad un anno nel quantificare la scadenza effettiva delle operazioni |
373 (i) |
aggiunto |
Detta le condizioni perché si possa tenere conto dell’effetto doppia inadempienza nel calcolo del rischio di diluizione, nell’ambito dei crediti commerciali acquistati |
376 |
modificato |
Introduce la regola per cui, in caso di adozione del meccanismo della doppia inadempienza, le perdite attese EL si assumono in misura nulla |
435 (i) |
aggiunto |
Disciplina la necessità, per le banche che adottano il meccanismo della doppia inadempienza, di ipotizzare nelle prove di stress gli effetti di un deterioramento nella solvibilità del fornitore della garanzia |
477 (i) |
aggiunto |
Richiama il contenuto del nuovo Allegato 4, per stimare l’entità di EAD nelle transazioni che espongono la banca al rischio di controparte |
687 (i) – 687 (ii) |
aggiunti |
Introducono nuove regole per la gestione del portafoglio di negoziazione |
689 |
abrogato |
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689 (i) – 689 (iii) |
aggiunti |
Introducono nuove regole per la gestione del portafoglio di negoziazione |
705 |
modificato |
Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4 |
706 |
abrogato |
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710 |
modificato |
Aggiunge nuove voci alla tabella in cui si quantifica il capitale che deve essere stanziato a fronte del rischio di perdita del capitale, nell’ambito del portafoglio di negoziazione |
712 (i) |
aggiunto |
Aggiunge alcune regole sulle modalità con cui trattare il rischio insito nelle emissioni di soggetti non qualificati, nell’ambito del portafoglio di negoziazione |
738 – |
modificato aggiunti |
Aggiunge alcune regole, in merito alle modalità da osservare nel trattamento del rischio di mercato |
777 (i) – |
aggiunti |
Trattano del rischio di controparte |
778 (i) – |
aggiunti |
Trattano del rischio di mercato |
826 |
modificato |
Viene aggiunta una nuova Tabella 8, in merito alle informazioni che devono essere fornite sul rischio creditizio delle controparti nell’ambito di operazioni finanziarie |
Allegato 3 |
aggiunto |
Viene aggiunto un nuovo Allegato 3, che detta le regole da osservare per determinare l’assorbimento di capitale provocato dalle operazioni non andate a buon fine |
Allegato 4 |
aggiunto |
Viene aggiunto un nuovo Allegato 4, che detta le regole da osservare per il trattamento del rischio creditizio delle controparti, nell’ambito delle operazioni finanziarie |
FONTE: ESTRATTO MANUALE GRATUITAMENTE PUBBLICATO DA DIAMINT.COM
Tabelle - per effettuare i calcoli relativi al metodo IRB – nuovo meccanismo della doppia inadempienza
- tabella 15 (foglio di lavoro Microsoft Excel) - Meccanismo
della doppia inadempienza - grandi imprese
- tabella 16 (foglio di lavoro Microsoft Excel) - Meccanismo
della doppia inadempienza - PMI