BASILEA2

Nono capitolo - Le garanzie personali

E’ notorio come le banche usino richiedere un ampio ventaglio di garanzie personali (tipicamente, fideiussioni), a fronte degli affidamenti che concedono alle imprese.
Questo è abbastanza scontato, ed intuibile, per le firme che vengono richieste ai soci operativi dell’impresa, atte ad attestare anche un impegno morale, da parte degli stessi, ad onorare le obbligazioni che in capo all’impresa sorgono, per effetto delle decisioni e dei comportamenti dei soci stessi.
Un po’ meno scontata ed intuibile è la richiesta di fideiussioni rilasciate da soci non operativi, nonché da ascendenti, discendenti, parenti ed affini di tutti i membri della compagine sociale: in questi casi, più che di garanzia e di impegni morali, sarebbe forse il caso di parlare di paraculaggine (termine regolarmente presente nel dizionario Devoto – Oli della lingua italiana, NdR) del mondo bancario.
Di fronte a questa fioritura di garanzie personali, di cui è tipico esempio la Brambilla Srl, per le obbligazioni della quale hanno rilasciato fideiussione 1) l’onnipotente Comm. Brambilla, 2) il socio al 10% che non conta niente, 3) alcuni parenti ed affini, tra i quali si annovera 4) lo zio ricco del socio al 10%, ci si sarebbe aspettati che, in generale, vi potesse essere una certa attenuazione del rischio di credito attribuito al prestito di 1.000.000 concesso dalla banca alla Brambilla Srl.

E invece no!
Una delle regole più sconcertanti, introdotte da Basilea1 e inizialmente ribadita da Basilea2, è che, nell’ambito delle garanzie personali, non si può tenere conto del cosiddetto effetto doppia inadempienza: in pratica, la banca non può in alcun modo considerare che, affinché il proprio prestito di 1.000.000 possa svanire in tutto o in parte, non deve fallire solo la Brambilla Srl, ma devono nel contempo perdere tutto il Comm. Brambilla, il socio al 10%, nonché i loro parenti ed affini fideiussori, ivi incluso lo zio ricco del socio al 10%.
Di conseguenza, trova in genere applicazione il cosiddetto principio di sostituzione, in base al quale alla quota protetta dell’esposizione è attribuita la ponderazione del garante o del fornitore della protezione, mentre la quota non coperta mantiene la ponderazione della controparte stessa: le garanzie personali producono quindi effetti solo se al soggetto garante è attribuito un coefficiente di rischio inferiore, di quello attribuito al soggetto garantito. 

Lo stesso Comitato di Basilea ha sottolineato come tale regola appaia eccessivamente rigida, proponendosi sin dagli inizi di mitigarla, in vista della entrata in vigore del nuovo accordo Basilea2. Nella versione aggiornata di quest’ultimo, pubblicata nel novembre 2005, è stata quindi introdotta la facoltà, per le sole banche che adottano il metodo IRB, di utilizzare un meccanismo che consenta di tenere conto dell’effetto doppia inadempienza, invece del più rigido meccanismo della sostituzione: all’argomento è dedicato il paragrafo 9.3.3.

(…)

9.3.3  Il metodo IRB – il nuovo meccanismo della doppia inadempienza
Per sviluppare i calcoli, relativi all’applicazione del meccanismo della doppia inadempienza per le esposizioni assistite da garanzie personali, ci si può avvalere delle Tabelle 15 (grandi imprese) e 16 (piccolo – medie imprese), allegate al presente manuale.

Lo stesso Comitato di Basilea ha evidenziato come il metodo della sostituzione, sinora esaminato, non rifletta pienamente i benefici, che la banca ottiene in virtù della presenza di una garanzia: tale metodo non tiene infatti conto in alcun modo del fatto che, affinché la banca possa subire una perdita, si deve verificare una doppia inadempienza, del debitore e, contestualmente, del garante.
Per le sole banche che utilizzano il metodo IRB, il Comitato ha quindi introdotto un meccanismo di calcolo dei requisiti patrimoniali che consenta di tenere conto, al verificarsi di determinate condizioni, dell’effetto doppia inadempienza: al verificarsi di tali circostanze, la banca è libera di decidere, per ciascuna esposizione, se usare il meccanismo della sostituzione (che, come vedremo, rimane in molti casi più conveniente), oppure se optare per quello della doppia inadempienza.

Il punto fondamentale, affinché possa essere riconosciuto l’effetto doppia inadempienza, è che non deve esistere una stretta correlazione tra i fattori che determinano la solvibilità del debitore e del garante. In applicazione di tale principio, lo stesso accordo prevede alcuni casi, nei quali viene esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo della doppia inadempienza (per cui è obbligatorio ricorrere a quello della sostituzione):

Ferme restando le esclusioni di cui sopra, l’impiego del meccanismo della doppia inadempienza è ammesso solo qualora il garante sia una società di elevato merito creditizio (al quale la banca attribuisca un rating che equivalga, almeno, allo A- assegnato da agenzie esterne) operante nel settore finanziario ed avente una adeguata esperienza nella concessione di garanzie:
-  banca
-  società di investimento
-  compagnia di assicurazione (limitatamente ai casi in cui essa tale soggetto svolga abitualmente attività di prestazione di garanzie).

Affinché possa trovare applicazione il metodo della doppia inadempienza, l’esposizione deve inoltre rientrare in una delle seguenti categorie (si veda il paragrafo 3.1 del terzo capitolo del manuale):

In tutti i casi, sono però escluse le esposizioni verso società appartenenti al settore finanziario, per le quali la banca dovrà quindi obbligatoriamente adottare il meccanismo della sostituzione.

====================

Si riporta di seguito una tabella, nella quale è riassunta la percentuale del capitale di vigilanza che deve essere complessivamente stanziato, in funzione del coefficiente PD del soggetto obbligato e del garante, nelle diverse ipotesi di esposizione verso una grande impresa che sia:

 

 

PD GARANTE: 0,03%

PD GARANTE: 0,10%

PD GARANTE: 0,20%

PD GARANTE: 0,40%

 

 

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

Rating

PD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAA

0,03%

1,17%

1,17%

0,23%

1,17%

2,42%

0,36%

1,17%

3,60%

0,54%

1,17%

5,20%

0,91%

AA

0,05%

1,59%

1,17%

0,34%

1,59%

2,42%

0,49%

1,59%

3,60%

0,74%

1,59%

5,20%

1,24%

0,10%

2,42%

1,17%

0,56%

2,42%

2,42%

0,74%

2,42%

3,60%

1,11%

2,42%

5,20%

1,87%

A

0,25%

4,07%

1,17%

1,05%

4,07%

2,42%

1,37%

4,07%

3,60%

1,91%

4,07%

5,20%

3,13%

BBB

0,40%

5,20%

1,17%

1,39%

5,20%

2,42%

1,81%

5,20%

3,60%

2,53%

5,20%

5,20%

3,96%

0,50%

5,79%

1,17%

1,57%

5,79%

2,42%

2,05%

5,79%

3,60%

2,87%

5,79%

5,20%

4,49%

0,75%

6,96%

1,17%

1,94%

6,96%

2,42%

2,53%

6,96%

3,60%

3,53%

6,96%

5,20%

5,53%

BB

1,00%

7,84%

1,17%

2,21%

7,84%

2,42%

2,89%

7,84%

3,60%

4,03%

7,84%

5,20%

6,31%

1,30%

8,66%

1,17%

2,47%

8,66%

2,42%

3,22%

8,66%

3,60%

4,49%

8,66%

5,20%

7,03%

1,50%

9,12%

1,17%

2,61%

9,12%

2,42%

3,40%

9,12%

3,60%

4,75%

9,12%

5,20%

7,43%

2,00%

10,09%

1,17%

2,89%

10,09%

2,42%

3,77%

10,09%

3,60%

5,26%

10,09%

5,20%

8,24%

2,50%

10,90%

1,17%

3,12%

10,90%

2,42%

4,07%

10,90%

3,60%

5,68%

10,90%

5,20%

8,89%

B

3,00%

11,63%

1,17%

3,32%

11,63%

2,42%

4,33%

11,63%

3,60%

6,04%

11,63%

5,20%

9,46%

4,00%

12,97%

1,17%

3,66%

12,97%

2,42%

4,78%

12,97%

3,60%

6,67%

12,97%

5,20%

10,45%

5,00%

14,24%

1,17%

3,98%

14,24%

2,42%

5,20%

14,24%

3,60%

7,25%

14,24%

5,20%

11,35%

6,00%

15,47%

1,17%

4,28%

15,47%

2,42%

5,59%

15,47%

3,60%

7,80%

15,47%

5,20%

12,21%

10,00%

19,95%

1,17%

5,31%

19,95%

2,42%

6,92%

19,95%

3,60%

9,66%

19,95%

5,20%

15,13%

CCC

15,00%

24,47%

1,17%

6,19%

24,47%

2,42%

8,08%

24,47%

3,60%

11,27%

24,47%

5,20%

17,66%

20,00%

28,06%

1,17%

6,73%

28,06%

2,42%

8,78%

28,06%

3,60%

12,26%

28,06%

5,20%

19,19%

CC

25,00%

30,98%

1,17%

7,02%

30,98%

2,42%

9,16%

30,98%

3,60%

12,79%

30,98%

5,20%

20,02%

30,00%

33,41%

1,17%

7,13%

33,41%

2,42%

9,30%

33,41%

3,60%

12,98%

33,41%

5,20%

20,33%

In neretto vengono evidenziati i casi in cui l’adozione del meccanismo della doppia inadempienza permette alla banca di ottenere un risparmio, in termini di capitale di vigilanza da stanziare, rispetto a quanto avviene con il metodo della sostituzione.
I risultati sono deludenti, poiché il risparmio è significativo solo nei casi in cui il soggetto affidato è di qualità creditizia molto elevata (indicativamente, con un PD inferiore a 0,50%). Negli altri casi il metodo della doppia inadempienza dà invece risultati inferiori, rispetto a quello della sostituzione, per cui per la banca è conveniente optare per quest’ultimo.

Nei casi in cui il soggetto debitore sia un’impresa di piccolo – medie dimensioni, si osserva innanzitutto che, per calcolare il capitale da stanziare a fronte della parte garantita dell’esposizione, la banca non può mai applicare la formula prevista per le esposizioni al dettaglio, ma deve utilizzare sempre e comunque quella prevista per le PMI (si veda il paragrafo 4.2.2 del quarto capitolo).
Di seguito si riportano i calcoli relativi ad un’impresa di dimensioni ridotte (la variabile S, indicativa delle piccole dimensioni, viene assunta con il valore minimo, 5 milioni di euro), procedendo al confronto del capitale che viene assorbito nei casi in cui l’esposizione sia:

 

 

 

PD GARANTE: 0,03%

PD GARANTE: 0,10%

PD GARANTE: 0,20%

PD GARANTE: 0,40%

 

 

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

BIA

SOS

DIN

Rating

PD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAA

0,03%

0,92%

1,17%

0,18%

0,92%

2,42%

0,28%

0,92%

3,60%

0,42%

0,92%

5,20%

0,71%

AA

0,05%

1,25%

1,17%

0,27%

1,25%

2,42%

0,38%

1,25%

3,60%

0,58%

1,25%

5,20%

0,97%

0,10%

1,91%

1,17%

0,44%

1,91%

2,42%

0,58%

1,91%

3,60%

0,88%

1,91%

5,20%

1,47%

A

0,25%

3,23%

1,17%

0,83%

3,23%

2,42%

1,08%

3,23%

3,60%

1,50%

3,23%

5,20%

2,47%

BBB

0,40%

4,14%

1,17%

1,10%

4,14%

2,42%

1,43%

4,14%

3,60%

2,00%

4,14%

5,20%

3,13%

0,50%

4,62%

1,17%

1,24%

4,62%

2,42%

1,62%

4,62%

3,60%

2,26%

4,62%

5,20%

3,54%

0,75%

5,55%

1,17%

1,53%

5,55%

2,42%

1,99%

5,55%

3,60%

2,78%

5,55%

5,20%

4,35%

BB

1,00%

6,24%

1,17%

1,73%

6,24%

2,42%

2,26%

6,24%

3,60%

3,16%

6,24%

5,20%

4,95%

1,30%

6,89%

1,17%

1,92%

6,89%

2,42%

2,51%

6,89%

3,60%

3,50%

6,89%

5,20%

5,49%

1,50%

7,24%

1,17%

2,03%

7,24%

2,42%

2,64%

7,24%

3,60%

3,69%

7,24%

5,20%

5,78%

2,00%

7,98%

1,17%

2,23%

7,98%

2,42%

2,91%

7,98%

3,60%

4,06%

7,98%

5,20%

6,36%

2,50%

8,60%

1,17%

2,39%

8,60%

2,42%

3,11%

8,60%

3,60%

4,34%

8,60%

5,20%

6,80%

B

3,00%

9,16%

1,17%

2,52%

9,16%

2,42%

3,29%

9,16%

3,60%

4,59%

9,16%

5,20%

7,18%

4,00%

10,20%

1,17%

2,76%

10,20%

2,42%

3,60%

10,20%

3,60%

5,02%

10,20%

5,20%

7,86%

5,00%

11,23%

1,17%

2,98%

11,23%

2,42%

3,89%

11,23%

3,60%

5,43%

11,23%

5,20%

8,51%

6,00%

12,26%

1,17%

3,20%

12,26%

2,42%

4,18%

12,26%

3,60%

5,84%

12,26%

5,20%

9,14%

10,00%

16,22%

1,17%

4,03%

16,22%

2,42%

5,25%

16,22%

3,60%

7,33%

16,22%

5,20%

11,48%

CCC

15,00%

20,50%

1,17%

4,80%

20,50%

2,42%

6,27%

20,50%

3,60%

8,75%

20,50%

5,20%

13,70%

20,00%

24,07%

1,17%

5,32%

24,07%

2,42%

6,95%

24,07%

3,60%

9,69%

24,07%

5,20%

15,18%

CC

25,00%

27,11%

1,17%

5,64%

27,11%

2,42%

7,37%

27,11%

3,60%

10,28%

27,11%

5,20%

16,10%

30,00%

29,73%

1,17%

5,81%

29,73%

2,42%

7,58%

29,73%

3,60%

10,58%

29,73%

5,20%

16,57%

In questi casi il fenomeno che è stato sopra commentato si attenua leggermente, poiché si eleva la soglia di PD del soggetto affidato, se si rimane al di sotto della quale la banca ha convenienza ad adottare il meccanismo della doppia inadempienza, rispetto a quello della sostituzione.

Resta comunque fermo che ciò accade esclusivamente per i soggetti di qualità creditizia più elevata (tali si devono considerare, nell’ambito delle piccole – medie imprese, quelli ai quali viene attribuito un PD non superiore allo 1,00% – 1,30%), mentre per la maggior parte dei soggetti il nuovo meccanismo della doppia inadempienza non comporta alcun vantaggio, rispetto a quello della sostituzione.

(…)

Scheda 5  Basilea2 - Quadro delle novità ufficializzate nel novembre 2005

Nel novembre 2005 è stata pubblicata una versione aggiornata dell’accordo Basilea2, che per il momento è disponibile solo in lingua inglese (e come tale viene fornita, allegata al presente lavoro).
Per agevolare la lettura delle novità di maggiore rilievo, di seguito si riporta l’elenco dei principali paragrafi che sono stati modificati / aggiunti / eliminati, rispetto alla originaria versione dell’accordo.

 

Paragrafo

Variazione

Descrizione

16

modificato

Presenta il quadro delle variazioni introdotte nell’accordo Basilea2, conseguenti alla pubblicazione, nel luglio 2005, di The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects

19 (i)

aggiunto

Precisa che sia Basila2, che il documento dedicato al rischio di mercato, subiscono delle modifiche in relazione The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects

52

modificato

Introduce il riferimento al nuovo Allegato 4, che è parte integrante dell’accordo Basilea2 stesso: esso si occupa del calcolo dell’equivalente creditizio per le operazioni di carattere finanziario che espongono la banca al rischio di controparte

87

modificato

Richiama le disposizioni del nuovo Allegato 4, per calcolare l’equivalente creditizio delle operazioni di carattere finanziario che espongono la banca al rischio di controparte

88 - 89

modificati

Introducono il riferimento al nuovo Allegato 3, che è parte integrante dell’accordo Basilea2 stesso: esso definisce il trattamento da riservare alle operazioni non andate a buon fine

138

modificato

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

177

modificato

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

180

abrogato

 

181 (i)

aggiunto

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

187 (i)

aggiunto

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

284 (i) –  284 (iii)

aggiunti

Vengono fornite le formule per calcolare quale sia l’effetto della presenza di garanzie di carattere personale, in caso di adozione da parte della banca del meccanismo di calcolo che considera la doppia inadempienza

307 (i)

aggiunto

Vengono dettate le condizioni che si devono verificare, affinché la banca possa adottare il meccanismo della doppia inadempienza

317

modificato

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

321 - 323

modificati

Dettano le condizioni, al verificarsi delle quali si può assumere un valore inferiore ad un anno nel quantificare la scadenza effettiva delle operazioni

373 (i)

aggiunto

Detta le condizioni perché si possa tenere conto dell’effetto doppia inadempienza nel calcolo del rischio di diluizione, nell’ambito dei crediti commerciali acquistati

376

modificato

Introduce la regola per cui, in caso di adozione del meccanismo della doppia inadempienza, le perdite attese EL si assumono in misura nulla

435 (i)

aggiunto

Disciplina la necessità, per le banche che adottano il meccanismo della doppia inadempienza, di ipotizzare nelle prove di stress gli effetti di un deterioramento nella solvibilità del fornitore della garanzia

477 (i)

aggiunto

Richiama il contenuto del nuovo Allegato 4, per stimare l’entità di EAD nelle transazioni che espongono la banca al rischio di controparte

687 (i) – 687 (ii)

aggiunti

Introducono nuove regole per la gestione del portafoglio di negoziazione

689

abrogato

 

689 (i) – 689 (iii)

aggiunti

Introducono nuove regole per la gestione del portafoglio di negoziazione

705

modificato

Viene inserito un riferimento al nuovo Allegato 4

706

abrogato

 

710

modificato

Aggiunge nuove voci alla tabella in cui si quantifica il capitale che deve essere stanziato a fronte del rischio di perdita del capitale, nell’ambito del portafoglio di negoziazione

712 (i)

aggiunto

Aggiunge alcune regole sulle modalità con cui trattare il rischio insito nelle emissioni di soggetti non qualificati, nell’ambito del portafoglio di negoziazione

738 –
738 (v)

modificato aggiunti

Aggiunge alcune regole, in merito alle modalità da osservare nel trattamento del rischio di mercato

777 (i) –
777 (xiv)

aggiunti

Trattano del rischio di controparte

778 (i) –
778 (iv)

aggiunti

Trattano del rischio di mercato

826

modificato

Viene aggiunta una nuova Tabella 8, in merito alle informazioni che devono essere fornite sul rischio creditizio delle controparti nell’ambito di operazioni finanziarie

Allegato 3

aggiunto

Viene aggiunto un nuovo Allegato 3, che detta le regole da osservare per determinare l’assorbimento di capitale provocato dalle operazioni non andate a buon fine

Allegato 4

aggiunto

Viene aggiunto un  nuovo Allegato 4, che detta le regole da osservare per il trattamento del rischio creditizio delle controparti, nell’ambito delle operazioni finanziarie

 FONTE: ESTRATTO MANUALE GRATUITAMENTE PUBBLICATO DA DIAMINT.COM

Tabelle - per effettuare i calcoli relativi al metodo IRB – nuovo meccanismo della doppia inadempienza

- tabella 15 (foglio di lavoro Microsoft Excel) - Meccanismo della doppia inadempienza - grandi imprese
- tabella 16 (foglio di lavoro Microsoft Excel) - Meccanismo della doppia inadempienza - PMI

 


Modulo di richiesta informazioni

Selezionate le voci desiderate e indicate se volete ricevere materiale illustrativo o essere contattati personalmente.

Desidero ricevere materiale illustrativo sul servizio
Desidero ricevere materiale illustrativo sulla società
Desidero essere contattato da un rappresentante

Nome
Posizione
Società
Indirizzo
Posta elettronica
Telefono