LA MANOVRA CONTRO LA CRISI ECONOMICA
IL GOVERNO HA VARATO VENERDI’ 28 NOVEMBRE CON DECRETO LEGGE
LA MANOVRA CONTRO LA CRISI ECONOMICA
Il Governo ha varato venerdì 28 novembre, con un apposito
decreto legge, la manovra volta a contrastare la crisi economica che ha colpito
il Paese. L’ambito dell’intervento è particolarmente articolato ed interessa sia
le famiglie che le imprese con numerosi interventi di carattere fiscale.
Il Decreto legge approvato dal Governo venerdì scorso ha
assunto un carattere particolarmente articolato essendo composto da 35 articoli.
Alcuni di questi realizzano un intervento a sostegno delle famiglie, altre
interessano direttamente le imprese.
La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore con
decorrenza dal periodo d’imposta 2009. Sono però previste delle eccezioni come,
ad esempio, di quella che prevede la riduzione dell’acconto di tre punti
percentuali ai fini dell’Ires e dell’Irap delle società di capitali e degli
enti.
Al fine di agevolare la lettura del decreto legge e
per comprendere l’impatto del provvedimento con i relativi effetti viene
riportata qui di seguito una tabella di sintesi concernente i singoli
articoli.
IL PIANO ANTI CRISI: IL DECRETO LEGGE VARATO DAL
GOVERNO |
Articolo |
1 |
Bonus per le famiglie
L’art. 1 del decreto legge riconosce in favore delle
persone fisiche il diritto alla percezione di un "bonus" variabile tra
200 e 1.000 euro. L’importo si pone in relazione alla numerosità della
famiglia e al relativo reddito. Il beneficio spetta esclusivamente ai
titolari di determinati redditi (lavoro dipendente, pensione,
assimilati, diversi, etc) fino ad un massimo di 22.000 euro. Invece non
spetta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Il numero
dei figli ed anziani presenti nel nucleo familiare incide sulla
determinazione della somma. Il tetto di reddito sale a 35.000 euro per
le famiglie con portatori di handicap.
I contribuenti persone fisiche interessate dovranno
presentare domanda entro il mese di gennaio 2009 autocertificando la
presenza di tutti i requisiti di legge ed in caso di accoglimento il
sostituto d’imposta erogherà il "bonus" nelle buste paga di febbraio del
2009.
Il beneficio è attribuito ad un solo componente del
nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per la
corresponsione di prestazioni previdenziali. |
5 |
Detassazione dei contratti di produttività
E’ stata ampliata la platea dei beneficiari della
detassazione dei premi di produttività di cui all’art. 2, comma 1, lett.
c) del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. In particolare potranno fruire della
predetta disciplina anche il personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso. L’operazione è stata effettuata attraverso la proroga per il
periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 delle misure sperimentali per
l’incremento della produttività e del lavoro. La quota di salario
soggetta all’imposta sostitutiva del 10 per cento è stata elevata da
3.000 a 6.000 euro e la fascia di redditi sale da 30.000 a 35.000 euro.
Le risorse destinate al potenziamento di tale strumento sono state
reperite sospendendo lo "sconto fiscale" sul lavoro straordinario.
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6 |
Deduzione dall’Ires della quota di Irap relativa al
costo del lavoro e degli interessi
L’articolo 6 prevede, con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008, la
deducibilità parziale dell’Irap nella misura forfetaria del 10 per
cento. Tale quota
forfetaria è riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli
interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e
proventi assimilati, ovvero delle spese relative al personale dipendente
ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
L’intervento del legislatore ha dunque voluto
prevenire sul nascere gli effetti di una possibile sentenza negativa
della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi in futuro sulla
integrale indeducibilità prevista in passato dal legislatore.
L’art. 6 del decreto – legge prevede anche il
possibile rimborso dell’Irpef e dell’Ires maturata con riferimento
all’indeducibilità del tributo negli anni scorsi rispetto al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008. I contribuenti che hanno già
presentato la predetta istanza di rimborso hanno diritto alla
restituzione fino ad un massimo del 10 per cento dell’Irap dell’anno di
competenza.
Il diritto compete anche per i contribuenti che non
hanno presentato la predetta istanza in passato. Infatti è possibile
presentare ora la domanda esclusivamente in via telematica. In questo
caso il rimborso spetta con riferimento ai soli tributi non caduti in
prescrizione (48 mesi dal pagamento).
Il rimborso non è tassabile ai fini delle imposte
dirette in quanto l’Irap non era deducibile; pertanto il contribuente
non realizza alcuna sopravvenienza tassabile.
Per le modalità di presentazione delle istanze di
rimborso e delle altre disposizioni di attuazione sarà necessario
attendere un apposito Provvedimento delle entrate. A tal fine il decreto
legge non prevede uno specifico termine per l’emanazione dello stesso.
Inoltre si prevede, per coloro che hanno già presentato l’istanza, che i
rimborsi saranno effettuati tenendo conto dell’ordine cronologico.
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7 |
Pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva
riscossione dei corrispettivi
L’articolo 7 del decreto prevede a titolo
sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, la
possibilità di versare l’Iva al momento dell’incasso delle fatture ed
esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti
al momento del pagamento.
L’applicazione e quindi l’entrata in vigore delle disposizioni è
subordinata all’autorizzazione comunitaria. A ben vedere
l’autorizzazione della Ue sembra superflua in quanto l’art. 66 della
Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare
l’esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione
preventiva.
In buona sostanza viene esteso a tutte le operazioni,
sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell’esigibilità differita
previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici.
Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione
l‘esigibilità dell’imposta è differita fino al momento del pagamento.
In base a tale meccanismo le fatture devono essere
emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere
contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del
corrispettivo. Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla
formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n.
633/1972, invece l’eventuale versamento dell’imposta avviene nel momento
di incasso della prestazione. Il differimento riguarda, in modo
simmetrico, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla
detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per
effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.
Diversamente dall’esigibilità differita per le
prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici,
il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento
del corrispettivo, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia se l’acquirente o il committente viene assoggettato a
fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive,
l’esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.
Per poter fruire del "nuovo meccanismo" dell’Iva per
cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si
tratta di un’ "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972".
Diversamente, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le
regole ordinarie.
Con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze è stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui
confronti sono applicabili le predette novità. |
8 |
Revisione degli studi di settore per effetto del
periodo di crisi
L’articolo 8 prevede che in conseguenza della crisi
economica gli studi di settore possono essere integrati con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze, previo parere della Commissione
degli esperti. L’operazione può essere effettuata avendo riguardo a
particolari settori o aree geografiche. L’integrazione può essere
effettuata tenendo conto dei dati di contabilità nazionale, delle
segnalazioni acquisibili con l’ausilio di Enti ed istituti specializzati
in analisi economiche, nonché delle segnalazioni provenienti dagli
Osservatori regionali istituiti con provvedimento delle Entrate del 7
ottobre 2007. |
10 |
Riduzione dell’acconto Ires ed Irap
L’art. 10 del decreto legge prevede la riduzione di 3
punti dell’acconto Ires ed Irap in scadenza lunedì 1 dicembre. Il
beneficio, riguardante esclusivamente i
soggetti di cui all’art. 73 del Tuir (società di capitali, enti, etc)
è temporaneo in quanto il
minor versamento determinerà un maggior debito d’imposta al momento del
saldo. Invece non è stata prevista alcuna riduzione in favore delle
persone fisiche o società di persone (ai soli fini Irap).
Per effetto del "taglio" la misura dell’acconto passa
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008 dal 100 per
cento dell’imposta lorda al 97 per cento.
Lo stesso art. 10, al successivo comma 2, stabilisce
che i contribuenti Ires che hanno già effettuato il versamento nella
precedente misura del 100 per cento, possono "recuperare" la quota
eccedente pari ai 3 punti percentuali utilizzandola in compensazione con
il modello F24 appena saranno istituiti i relativi codici tributo.
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15 commi 1- 15 |
Riallineamento dei valori contabili
I commi da 1 a 15 disciplinano il riallineamento
delle differenze tra valori civilistici e fiscali risultanti nel
bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre del 2007 in
seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (Ias).
Il disallineamento dei valori ha trovato la sua
origine nelle regole fiscali previste dal D.Lgs n. 38/05. Tali
differenze non dovrebbero più presentarsi, almeno in linea di principio,
dopo che sarà stato approvato il decreto ministeriale in corso di
emanazione avente ad oggetto l’adeguamento della disciplina del reddito
d’impresa a quella prevista per la redazione del bilancio d’esercizio.
I contribuenti possono effettuare il riallineamento,
ai fini dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, delle predette
differenze esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre del 2007, con effetto a partire da tale
data. Il riallineamento può essere richiesto
con riferimento alle differenze che derivano: |
- dall’adozione degli Ias/Ifrs e che non si sarebbero manifestate
se le modifiche apportate dalla Finanziaria del 2008 (L. n.
244/2007) avessero trovato applicazione sin dal bilancio relativo al
primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali;
- dall’applicazione dell’art. 13, commi 2, 5 e 6 del D.Lgs n.
38/2005, nonché dall’applicazione della soppressa disposizione della
lett. b) dell’art. 109, comma 4 del Tuir. Si tratta, in questo caso,
dell’eliminazione di ammortamenti o di fondi già dedotti, che
avevano mantenuto rilevanza fiscale.
Sono previste due diverse
modalità di affrancamento
per le divergenze che trovano origine
nell’adozione degli Ias e che non si sarebbero manifestate se le
modifiche apportate dalla Finanziaria del 2008 avessero trovato
immediata applicazione: una globale ed una per singole fattispecie.
- Affrancamento globale
: il saldo
globale dei disallineamenti positivi e negativi può essere
assoggettato ad aliquote Ires ed Irap ordinarie, separatamente
dall’imponibile. Gli eventuali saldi negativi sono ammessi in
deduzione nei cinque esercizi successivi. L’opzione è esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2007. L’imposta è
versata in un’unica soluzione entro il termine del versamento a
saldo delle imposte relative a tale esercizio;
- Affrancamento per singole fattispecie
:
è consentito anche l’affrancamento di singole fattispecie. In questo
caso sul saldo positivo è dovuta un’imposta sostitutiva del 16 per
cento. Anche in questo caso l’opzione deve essere esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre del 2007. Analogamente alla
fattispecie precedente l’imposta è versata in un’unica soluzione
entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative al
predetto esercizio.
Un’ulteriore modalità di affrancamento
riguarda le differenze che derivano dal D.Lgs n. 38/2005
e dall’applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. b) successivamente
soppressa. Il riconoscimento di questi valori comporta il pagamento
dell’imposta sostitutiva già prevista in passato per il riallineamento
del quadro EC. Le modalità di esercizio dell’opzione, per il versamento
dell’imposta sostitutiva ed i relativi termini sono del tutto analoghi a
quelli indicati in precedenza.
Il decreto legge interviene anche con riferimento
all’ammortamento dei marchi
e dell’avviamento: tramite il pagamento di
un’imposta sostitutiva del 16 per cento le società, indipendentemente
dall’adozione degli Ias, potranno, con decorrenza dall’esercizio 2009,
dedurre le relative quote di |
ad un diciottesimo. |
15, commi 16 - 23 |
Rivalutazione volontaria
L’art. 15, commi da 16 a 23 prevede per le società di
capitali e di persone, che non adottano i principi contabili
internazionali, la rivalutazione volontaria dei valori contabili dei
beni immobili iscritti nel bilancio al 31 dicembre del 2007.
La rivalutazione assolve innanzitutto alla funzione
civilistica di evidenziare in bilancio il valore effettivo degli
immobili. Tuttavia tale possibilità è stata espressamente esclusa per le
aree fabbricabili e per gli immobili (terreni e fabbricati) alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
L’adeguamento deve essere effettuato, se conveniente,
nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Pertanto i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare effettueranno la rivalutazione nel bilancio relativo
all’esercizio 2008.
L’operazione deve essere effettuata applicando un
criterio di valutazione omogeneo per tutti i beni appartenenti alla
medesima categoria. Inoltre la rivalutazione deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine devono essere
distinti, in quanto si considerano rientranti in diverse categorie
omogenee, gli immobili ammortizzabili rispetto a quelli non
ammortizzabili.
I maggiori valori conseguenti alla rivalutazione
devono essere imputati a capitale o iscritti in un’apposita riserva in
sospensione d’imposta, che può essere affrancata con il pagamento di
un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Oltre agli effetti contabili la rivalutazione può
assume rilievo ai fini fiscali. Infatti viene consentita la deduzione di
maggiori quote di ammortamento con decorrenza dal terzo esercizio
successivo rispetto a quello di riferimento. Pertanto per i contribuenti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare i benefici fiscali,
consistenti nelle maggiori deduzioni degli ammortamenti, inizieranno a
manifestarsi a partire dal 2011.
Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali
determina il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini Irpef, Ires,
Irap ed eventuali addizionali del 10 per cento o del 7 per cento per gli
immobili non ammortizzabili, cioè i fabbricati ad uso di civile
abitazione.
Gli effetti fiscali della rivalutazione vengono meno
se i predetti beni vengono ceduti prima dell’inizio del quarto esercizio
successivo, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare, prima del 1° gennaio del 2012. In questo caso la plusvalenza o
la minusvalenza deve essere calcolata senza tenere conto del maggior
valore affrancato.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica
soluzione entro il 16 giugno del 2009 o in alternativa con tre rate
annuali |
maggiorando gli importi dovuti degli interessi annui
nella misura del 3 per cento. |
16, comma 5 |
Riduzione del costo del ravvedimento operoso
L’art. 16, comma 5 del decreto legge ha disposto la
riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso per
i tardivi o omessi versamenti. La riduzione della sanzione del 30 per
cento ad un ottavo del minimo passa ad un dodicesimo del minimo. Invece
se la regolarizzazione delle violazioni viene eseguita entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la
violazione è stata commessa la sanzione si riduce da un quinto del
minimo (misura precedente) ad un decimo del minimo.
La predetta riduzione è immediatamente operativa.
Pertanto se ne potrà tenere conto ai fini della eventuale
regolarizzazione degli acconti aventi scadenza 1° dicembre del 2008 (il
30 novembre era festivo). |
17 |
Incentivi fiscali per favorire il rientro dei
"cervelli" dall’estero.
Vengono previsti nuovamente gli incentivi fiscali
(già applicabili in passato) per favorire il rientro dei "cervelli"
dall’estero. In base al testo della disposizione i redditi di lavoro
dipendente o autonomo relativi ai docenti e ricercatori che, nell’arco
di cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legge in rassegna
rientrano in Italia dall’estero dopo aver svolto attività all’estero per
almeno due anni:
- sono imponibili solo per il 10 per cento ai fini delle imposte
dirette;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione netta
ai fini Irap.
Il beneficio fiscale è subordinato alla sussistenza
di una serie di condizioni:
- i predetti soggetti (che rientrano in Italia) non devono essere
residenti all’estero occasionalmente;
- l’attività di ricerca o di docenza all’estero deve essere
documentata e deve essere stata svolta presso centri di ricerca
pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
- alla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in
Italia;
- conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato.
L’incentivo fiscale si applica:
nel periodo d’imposta durante il quale il ricercatore diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato;
|
- nei due periodi d’imposta successivi solo laddove permanga la
residenza fiscale in Italia.
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17, comma 2 |
Estensione del credito d’imposta per le attività di
ricerca in Italia su incarico di un committente estero
L’articolo 17, comma 2 prevede, con una disposizione
avente natura interpretativa, che il credito d’imposta sulla ricerca, di
cui all’art. 1, commi da 280 a 283 della legge n. 296/2006 (Finanziaria
del 2007) trovi applicazione anche con riferimento alle attività svolte
in Italia su incarico di un committente estero. |
27, commi 1 - 3 |
"Nuova adesione degli inviti al contraddittorio"
E’ stato previsto un nuovo istituto che consente
l’adesione diretta all’invito al contraddittorio comunicato dall’Agenzia
delle entrate. Si tratta di una misura che segue quella recentemente
introdotta riguardante l’adesione ai processi verbali di constatazione
di cui al D.L. n. 112/2008.
Per tale ragione il nuovo istituto è alternativo rispetto all’adesione
ai pvc di cui alla "manovra estiva".
La nuova disposizione prevede che l’invito al
contraddittorio notificato dal Fisco al contribuente contenga le
maggiori imposte e le sanzioni potenzialmente dovute dal contribuente in
seguito alla motivazione contenuta nello stesso invito.
Il contribuente può aderire direttamente alle somme
richieste con l’invito
osservando determinate formalità e senza che
vi sia la necessità di presentarsi all’incontro con il Fisco. In caso di
adesione, come previsto per i processi verbali di constatazione, le
sanzioni sono ridotte ad un ottavo del minimo.
Il contribuente:
- deve prestare adesione all’invito entro il quindicesimo giorno
antecedente alla data fissata per il contraddittorio;
- l’adesione deve essere comunicata con le modalità previste dal
provvedimento delle Entrate emanato in attuazione del D.L. n.
112/2008;
- entro lo stesso termine di cui al primo punto deve essere
effettuato il pagamento delle somme dovute con le sanzioni ridotte
ad un ottavo del minimo;
- alla comunicazione di adesione deve essere allegata la quietanza
del pagamento della prima o dell’unica rata.
In alternativa al pagamento delle somme dovute in
un’unica soluzione è
possibile il pagamento in forma rateale. In
questo caso:
- alla comunicazione di adesione deve essere allegata la quietanza
del pagamento della prima rata;
- non è necessario il rilascio delle garanzie previste per
l’accertamento con adesione ordinario;
- sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi in misura pari al saggio d’interesse legale calcolati dal
|
giorno successivo al versamento della prima rata.
Entrata in vigore : il nuovo
istituto dell’adesione agli inviti al contraddittorio si applica con
riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
con decorrenza dal 1° gennaio 2009. |
27, comma 4 |
Limiti all’attività di accertamento presuntiva in
caso di adesione agli inviti al contraddittorio per gli studi di settore
Viene previsto, nel caso in cui il contribuente
decida di avvalersi del nuovo istituto dell’adesione agli inviti a
comparire fondati sugli studi di settore, per i periodi d’imposta 2006 e
successivi gli accertamenti basati su presunzioni semplici non possono
essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con
un massimo di 50.000 euro, sia pari al 40 per cento dei ricavi o dei
compensi definiti. Si tenga però presente che la nuova possibilità di
adesione agli inviti al contraddittorio si applicherà agli atti emessi a
partire dal 1° gennaio 2009. |
27, commi 9 – 11 |
Controlli per le imprese di "rilevanti dimensioni"
Per le imprese di rilevanti dimensioni, con volume
d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, viene prevista la
possibilità di un controllo sostanziale delle dichiarazioni già entro
l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il predetto limite sarà gradatamente diminuito fino a
100 milioni di euro entro il 31 dicembre del 2011. Le modalità di
riduzione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate.
Il controllo sostanziale già a partire dall’anno
successivo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni sarà
concretamente realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche
analisi di rischio riguardanti il settore produttivo di appartenenza
dell’impresa o valutando, se disponibile, il profilo di rischio della
singola impresa. |
29 |
Il controllo della copertura delle agevolazioni
fiscali: credito di imposta per la ricerca e bonus fiscali per le
riqualificazioni energetiche
I contribuenti che intendono fruire del credito
d’imposta per l’attività di ricerca e delle detrazioni fiscali per gli
oneri relativi alle riqualificazioni energetiche devono presentare una
domanda di "prenotazione".
In particolare il decreto legge prevede la necessità
di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, per esigenze di
monitoraggio, un apposito formulario o istanza.
Dall’entrata in vigore del decreto legge i potenziali
beneficiari di questi "bonus" fiscali dovranno richiederne
preventivamente |
l’assegnazione all’Agenzia delle entrate.
La disposizione prevede che se il beneficio fiscale
già maturato, non viene confermato a seguito della presentazione
telematica dell’istanza, si decade dal diritto di poterne fruire.
L’operazione non dovrebbe però riguardare i "bonus" relativi al 2007. In
ogni caso i contribuenti che si attiveranno tardivamente rischiano di
vedersi spostati in avanti i benefici già maturati.
I contribuenti che per le spese relative agli
interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2008, non
presentano l’istanza o ricevano la comunicazione di diniego da parte
dell’Agenzia delle entrate, possono beneficiare di una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 36 per
cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo pari a 48.000
euro per ciascun immobile, da ripartire in dieci rate annuali di pari
importo. |
30 |
La "stretta" sui circoli privati
L’art. 30 subordina la non imponibilità delle quote
associative dei contributi e dei corrispettivi di cui agli artt. 148 del
Tuir e 4 del Decreto Iva, percepiti dagli enti di tipo associativo, a
condizione che:
- i predetti enti siano in possesso dei requisiti individuati
dalla normativa fiscale;
- vengano trasmessi all’Agenzia delle entrate per via telematica i
dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il nuovo obbligo riguarderà anche gli enti
associativi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Inoltre esso interesserà anche le società sportive senza scopo
di lucro di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002.
Il predetto provvedimento delle entrate, da emanarsi
entro la fine del mese di gennaio del 2009, deve stabilire:
- i tempi e le modalità di trasmissione del modello;
- le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate
dell’esclusione dai benefici in mancanza dei presupposti previsti
dalla specifica normativa.
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31 |
Iva sui servizi televisivi
Il provvedimento ha previsto l’abolizione dell’Iva
agevolata del 10 per cento per la pay Tv satellitare e via internet.
Torna dunque applicarsi l’Iva nella misura ordinaria del 20 per cento.
La misura non interessa i prodotti acquistati con carta prepagata in
quanto già soggetti all’Iva nella misura più elevata. La misura non
menziona, però, il digitale terrestre, ma solo il satellitare ed il
cavo. |
32 |
Misure in materia di riscossione
Il decreto legge prevede una "stretta" della
riscossione a carico dei contribuenti che non hanno completato il
pagamento delle rate del condono di cui alla legge n. 289/2002. In
particolare è consentita la procedura di espropriazione immobiliare già
se il debito supera l’importo di 5.000 euro. Invece per gli altri
soggetti il limite è più elevato ed ammonta a 8.000 euro. Inoltre,
sempre con riferimento ai medesimi contribuenti, non trova applicazione
la norma in base alla quale occorre preliminarmente iscrivere l’ipoteca
se il debito non supera il 5 per cento del valore dell’immobile.
L’art. 32 prevede, se decorrono sessanta giorni dalla
notifica della cartella senza che il contribuente paghi la rata di
condono, che il concessionario possa accedere ai dati dei suoi conti
presenti in Anagrafe tributaria.
Un’ulteriore modifica riguarda il cambiamento del
sistema degli aggi agli agenti della riscossione. Il sistema di
determinazione degli aggi viene radicalmente semplificato.
Le ulteriori regole contenute nell’art. 32 del
decreto legge disciplinano le materie del non riscosso per riscosso,
vengono modulati nuovamente gli oneri di riscossione e le misure della
riscossione di crediti in materia fiscale e contributiva. |
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