La Newsletter del 3 dicembre 2008 Cesapi  

 

LA MANOVRA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

IL GOVERNO HA VARATO VENERDI’ 28 NOVEMBRE CON DECRETO LEGGE LA MANOVRA CONTRO LA CRISI ECONOMICA

Il Governo ha varato venerdì 28 novembre, con un apposito decreto legge, la manovra volta a contrastare la crisi economica che ha colpito il Paese. L’ambito dell’intervento è particolarmente articolato ed interessa sia le famiglie che le imprese con numerosi interventi di carattere fiscale.

Il Decreto legge approvato dal Governo venerdì scorso ha assunto un carattere particolarmente articolato essendo composto da 35 articoli. Alcuni di questi realizzano un intervento a sostegno delle famiglie, altre interessano direttamente le imprese.

La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore con decorrenza dal periodo d’imposta 2009. Sono però previste delle eccezioni come, ad esempio, di quella che prevede la riduzione dell’acconto di tre punti percentuali ai fini dell’Ires e dell’Irap delle società di capitali e degli enti.

Al fine di agevolare la lettura del decreto legge e per comprendere l’impatto del provvedimento con i relativi effetti viene riportata qui di seguito una tabella di sintesi concernente i singoli articoli.

IL PIANO ANTI CRISI: IL DECRETO LEGGE VARATO DAL GOVERNO

Articolo

1

Bonus per le famiglie

L’art. 1 del decreto legge riconosce in favore delle persone fisiche il diritto alla percezione di un "bonus" variabile tra 200 e 1.000 euro. L’importo si pone in relazione alla numerosità della famiglia e al relativo reddito. Il beneficio spetta esclusivamente ai titolari di determinati redditi (lavoro dipendente, pensione, assimilati, diversi, etc) fino ad un massimo di 22.000 euro. Invece non spetta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Il numero dei figli ed anziani presenti nel nucleo familiare incide sulla determinazione della somma. Il tetto di reddito sale a 35.000 euro per le famiglie con portatori di handicap.

I contribuenti persone fisiche interessate dovranno presentare domanda entro il mese di gennaio 2009 autocertificando la presenza di tutti i requisiti di legge ed in caso di accoglimento il sostituto d’imposta erogherà il "bonus" nelle buste paga di febbraio del 2009.

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per la corresponsione di prestazioni previdenziali.

 

5

Detassazione dei contratti di produttività

E’ stata ampliata la platea dei beneficiari della detassazione dei premi di produttività di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. In particolare potranno fruire della predetta disciplina anche il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso. L’operazione è stata effettuata attraverso la proroga per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività e del lavoro. La quota di salario soggetta all’imposta sostitutiva del 10 per cento è stata elevata da 3.000 a 6.000 euro e la fascia di redditi sale da 30.000 a 35.000 euro. Le risorse destinate al potenziamento di tale strumento sono state reperite sospendendo lo "sconto fiscale" sul lavoro straordinario.

6

Deduzione dall’Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi

L’articolo 6 prevede, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008, la deducibilità parziale dell’Irap nella misura forfetaria del 10 per cento. Tale quota forfetaria è riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese relative al personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

L’intervento del legislatore ha dunque voluto prevenire sul nascere gli effetti di una possibile sentenza negativa della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi in futuro sulla integrale indeducibilità prevista in passato dal legislatore.

L’art. 6 del decreto – legge prevede anche il possibile rimborso dell’Irpef e dell’Ires maturata con riferimento all’indeducibilità del tributo negli anni scorsi rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008. I contribuenti che hanno già presentato la predetta istanza di rimborso hanno diritto alla restituzione fino ad un massimo del 10 per cento dell’Irap dell’anno di competenza.

Il diritto compete anche per i contribuenti che non hanno presentato la predetta istanza in passato. Infatti è possibile presentare ora la domanda esclusivamente in via telematica. In questo caso il rimborso spetta con riferimento ai soli tributi non caduti in prescrizione (48 mesi dal pagamento).

Il rimborso non è tassabile ai fini delle imposte dirette in quanto l’Irap non era deducibile; pertanto il contribuente non realizza alcuna sopravvenienza tassabile.

Per le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e delle altre disposizioni di attuazione sarà necessario attendere un apposito Provvedimento delle entrate. A tal fine il decreto legge non prevede uno specifico termine per l’emanazione dello stesso. Inoltre si prevede, per coloro che hanno già presentato l’istanza, che i rimborsi saranno effettuati tenendo conto dell’ordine cronologico.

7

Pagamento dell’Iva al momento dell’effettiva riscossione dei corrispettivi

L’articolo 7 del decreto prevede a titolo sperimentale, per il periodo 2009 – 2011, la possibilità di versare l’Iva al momento dell’incasso delle fatture ed esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sugli acquisti al momento del pagamento. L’applicazione e quindi l’entrata in vigore delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione comunitaria. A ben vedere l’autorizzazione della Ue sembra superflua in quanto l’art. 66 della Direttiva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di collegare l’esigibilità del pagamento, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva.

In buona sostanza viene esteso a tutte le operazioni, sia pure con alcune differenze, il meccanismo dell’esigibilità differita previsto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici. Indipendentemente dal soggetto destinatario della prestazione l‘esigibilità dell’imposta è differita fino al momento del pagamento.

In base a tale meccanismo le fatture devono essere emesse e registrate nei termini ordinari, invece il tributo deve essere contabilizzato a debito solo nel momento in cui avviene l’incasso del corrispettivo. Analogamente le operazioni concorrono immediatamente alla formazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, invece l’eventuale versamento dell’imposta avviene nel momento di incasso della prestazione. Il differimento riguarda, in modo simmetrico, anche le operazioni di acquisto. Pertanto il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti può essere esercitato, per effetto del differimento, al momento del pagamento delle fatture.

Diversamente dall’esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia se l’acquirente o il committente viene assoggettato a fallimento prima del pagamento, o è assoggettato a procedure esecutive, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno.

Per poter fruire del "nuovo meccanismo" dell’Iva per cassa il contribuente deve indicare espressamente in fattura che si tratta di un’ "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972". Diversamente, cioè in caso di mancata indicazione, si applicano le regole ordinarie.

Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze è stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti sono applicabili le predette novità.

8

Revisione degli studi di settore per effetto del periodo di crisi

L’articolo 8 prevede che in conseguenza della crisi economica gli studi di settore possono essere integrati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, previo parere della Commissione degli esperti. L’operazione può essere effettuata avendo riguardo a particolari settori o aree geografiche. L’integrazione può essere effettuata tenendo conto dei dati di contabilità nazionale, delle segnalazioni acquisibili con l’ausilio di Enti ed istituti specializzati in analisi economiche, nonché delle segnalazioni provenienti dagli Osservatori regionali istituiti con provvedimento delle Entrate del 7 ottobre 2007.

10

Riduzione dell’acconto Ires ed Irap

L’art. 10 del decreto legge prevede la riduzione di 3 punti dell’acconto Ires ed Irap in scadenza lunedì 1 dicembre. Il beneficio, riguardante esclusivamente i soggetti di cui all’art. 73 del Tuir (società di capitali, enti, etc) è temporaneo in quanto il minor versamento determinerà un maggior debito d’imposta al momento del saldo. Invece non è stata prevista alcuna riduzione in favore delle persone fisiche o società di persone (ai soli fini Irap).

Per effetto del "taglio" la misura dell’acconto passa per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre del 2008 dal 100 per cento dell’imposta lorda al 97 per cento.

Lo stesso art. 10, al successivo comma 2, stabilisce che i contribuenti Ires che hanno già effettuato il versamento nella precedente misura del 100 per cento, possono "recuperare" la quota eccedente pari ai 3 punti percentuali utilizzandola in compensazione con il modello F24 appena saranno istituiti i relativi codici tributo.

15 commi 1- 15

Riallineamento dei valori contabili

I commi da 1 a 15 disciplinano il riallineamento delle differenze tra valori civilistici e fiscali risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre del 2007 in seguito all’adozione dei principi contabili internazionali (Ias).

Il disallineamento dei valori ha trovato la sua origine nelle regole fiscali previste dal D.Lgs n. 38/05. Tali differenze non dovrebbero più presentarsi, almeno in linea di principio, dopo che sarà stato approvato il decreto ministeriale in corso di emanazione avente ad oggetto l’adeguamento della disciplina del reddito d’impresa a quella prevista per la redazione del bilancio d’esercizio.

I contribuenti possono effettuare il riallineamento, ai fini dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, delle predette differenze esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2007, con effetto a partire da tale data. Il riallineamento può essere richiesto con riferimento alle differenze che derivano:

 

 

  1. dall’adozione degli Ias/Ifrs e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate dalla Finanziaria del 2008 (L. n. 244/2007) avessero trovato applicazione sin dal bilancio relativo al primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali;
  2. dall’applicazione dell’art. 13, commi 2, 5 e 6 del D.Lgs n. 38/2005, nonché dall’applicazione della soppressa disposizione della lett. b) dell’art. 109, comma 4 del Tuir. Si tratta, in questo caso, dell’eliminazione di ammortamenti o di fondi già dedotti, che avevano mantenuto rilevanza fiscale.

Sono previste due diverse modalità di affrancamento per le divergenze che trovano origine nell’adozione degli Ias e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate dalla Finanziaria del 2008 avessero trovato immediata applicazione: una globale ed una per singole fattispecie.

  1. Affrancamento globale: il saldo globale dei disallineamenti positivi e negativi può essere assoggettato ad aliquote Ires ed Irap ordinarie, separatamente dall’imponibile. Gli eventuali saldi negativi sono ammessi in deduzione nei cinque esercizi successivi. L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2007. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative a tale esercizio;
  2. Affrancamento per singole fattispecie: è consentito anche l’affrancamento di singole fattispecie. In questo caso sul saldo positivo è dovuta un’imposta sostitutiva del 16 per cento. Anche in questo caso l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre del 2007. Analogamente alla fattispecie precedente l’imposta è versata in un’unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative al predetto esercizio.

Un’ulteriore modalità di affrancamento riguarda le differenze che derivano dal D.Lgs n. 38/2005 e dall’applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. b) successivamente soppressa. Il riconoscimento di questi valori comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva già prevista in passato per il riallineamento del quadro EC. Le modalità di esercizio dell’opzione, per il versamento dell’imposta sostitutiva ed i relativi termini sono del tutto analoghi a quelli indicati in precedenza.

Il decreto legge interviene anche con riferimento all’ammortamento dei marchi e dell’avviamento: tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento le società, indipendentemente dall’adozione degli Ias, potranno, con decorrenza dall’esercizio 2009, dedurre le relative quote di

ad un diciottesimo.

15, commi 16 - 23

Rivalutazione volontaria

L’art. 15, commi da 16 a 23 prevede per le società di capitali e di persone, che non adottano i principi contabili internazionali, la rivalutazione volontaria dei valori contabili dei beni immobili iscritti nel bilancio al 31 dicembre del 2007.

La rivalutazione assolve innanzitutto alla funzione civilistica di evidenziare in bilancio il valore effettivo degli immobili. Tuttavia tale possibilità è stata espressamente esclusa per le aree fabbricabili e per gli immobili (terreni e fabbricati) alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.

L’adeguamento deve essere effettuato, se conveniente, nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare effettueranno la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio 2008.

L’operazione deve essere effettuata applicando un criterio di valutazione omogeneo per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. Inoltre la rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine devono essere distinti, in quanto si considerano rientranti in diverse categorie omogenee, gli immobili ammortizzabili rispetto a quelli non ammortizzabili.

I maggiori valori conseguenti alla rivalutazione devono essere imputati a capitale o iscritti in un’apposita riserva in sospensione d’imposta, che può essere affrancata con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Oltre agli effetti contabili la rivalutazione può assume rilievo ai fini fiscali. Infatti viene consentita la deduzione di maggiori quote di ammortamento con decorrenza dal terzo esercizio successivo rispetto a quello di riferimento. Pertanto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare i benefici fiscali, consistenti nelle maggiori deduzioni degli ammortamenti, inizieranno a manifestarsi a partire dal 2011.

Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali determina il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini Irpef, Ires, Irap ed eventuali addizionali del 10 per cento o del 7 per cento per gli immobili non ammortizzabili, cioè i fabbricati ad uso di civile abitazione.

Gli effetti fiscali della rivalutazione vengono meno se i predetti beni vengono ceduti prima dell’inizio del quarto esercizio successivo, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, prima del 1° gennaio del 2012. In questo caso la plusvalenza o la minusvalenza deve essere calcolata senza tenere conto del maggior valore affrancato.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16 giugno del 2009 o in alternativa con tre rate annuali

 

maggiorando gli importi dovuti degli interessi annui nella misura del 3 per cento.

16, comma 5

Riduzione del costo del ravvedimento operoso

L’art. 16, comma 5 del decreto legge ha disposto la riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso per i tardivi o omessi versamenti. La riduzione della sanzione del 30 per cento ad un ottavo del minimo passa ad un dodicesimo del minimo. Invece se la regolarizzazione delle violazioni viene eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa la sanzione si riduce da un quinto del minimo (misura precedente) ad un decimo del minimo.

La predetta riduzione è immediatamente operativa. Pertanto se ne potrà tenere conto ai fini della eventuale regolarizzazione degli acconti aventi scadenza 1° dicembre del 2008 (il 30 novembre era festivo).

17

Incentivi fiscali per favorire il rientro dei "cervelli" dall’estero.

Vengono previsti nuovamente gli incentivi fiscali (già applicabili in passato) per favorire il rientro dei "cervelli" dall’estero. In base al testo della disposizione i redditi di lavoro dipendente o autonomo relativi ai docenti e ricercatori che, nell’arco di cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legge in rassegna rientrano in Italia dall’estero dopo aver svolto attività all’estero per almeno due anni:

  1. sono imponibili solo per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette;
  2. non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Il beneficio fiscale è subordinato alla sussistenza di una serie di condizioni:

  1. i predetti soggetti (che rientrano in Italia) non devono essere residenti all’estero occasionalmente;
  2. l’attività di ricerca o di docenza all’estero deve essere documentata e deve essere stata svolta presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  3. alla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia;
  4. conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

L’incentivo fiscale si applica:

  1. nel periodo d’imposta durante il quale il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato;

 

  1. nei due periodi d’imposta successivi solo laddove permanga la residenza fiscale in Italia.

17, comma 2

Estensione del credito d’imposta per le attività di ricerca in Italia su incarico di un committente estero

L’articolo 17, comma 2 prevede, con una disposizione avente natura interpretativa, che il credito d’imposta sulla ricerca, di cui all’art. 1, commi da 280 a 283 della legge n. 296/2006 (Finanziaria del 2007) trovi applicazione anche con riferimento alle attività svolte in Italia su incarico di un committente estero.

27, commi 1 - 3

"Nuova adesione degli inviti al contraddittorio"

E’ stato previsto un nuovo istituto che consente l’adesione diretta all’invito al contraddittorio comunicato dall’Agenzia delle entrate. Si tratta di una misura che segue quella recentemente introdotta riguardante l’adesione ai processi verbali di constatazione di cui al D.L. n. 112/2008. Per tale ragione il nuovo istituto è alternativo rispetto all’adesione ai pvc di cui alla "manovra estiva".

La nuova disposizione prevede che l’invito al contraddittorio notificato dal Fisco al contribuente contenga le maggiori imposte e le sanzioni potenzialmente dovute dal contribuente in seguito alla motivazione contenuta nello stesso invito.

Il contribuente può aderire direttamente alle somme richieste con l’invito osservando determinate formalità e senza che vi sia la necessità di presentarsi all’incontro con il Fisco. In caso di adesione, come previsto per i processi verbali di constatazione, le sanzioni sono ridotte ad un ottavo del minimo. Il contribuente:

  1. deve prestare adesione all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per il contraddittorio;
  2. l’adesione deve essere comunicata con le modalità previste dal provvedimento delle Entrate emanato in attuazione del D.L. n. 112/2008;
  3. entro lo stesso termine di cui al primo punto deve essere effettuato il pagamento delle somme dovute con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo;
  4. alla comunicazione di adesione deve essere allegata la quietanza del pagamento della prima o dell’unica rata.

In alternativa al pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione è possibile il pagamento in forma rateale. In questo caso:

  1. alla comunicazione di adesione deve essere allegata la quietanza del pagamento della prima rata;
  2. non è necessario il rilascio delle garanzie previste per l’accertamento con adesione ordinario;
  3. sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura pari al saggio d’interesse legale calcolati dal

 

 

giorno successivo al versamento della prima rata.

Entrata in vigore: il nuovo istituto dell’adesione agli inviti al contraddittorio si applica con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

27, comma 4

Limiti all’attività di accertamento presuntiva in caso di adesione agli inviti al contraddittorio per gli studi di settore

Viene previsto, nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi del nuovo istituto dell’adesione agli inviti a comparire fondati sugli studi di settore, per i periodi d’imposta 2006 e successivi gli accertamenti basati su presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari al 40 per cento dei ricavi o dei compensi definiti. Si tenga però presente che la nuova possibilità di adesione agli inviti al contraddittorio si applicherà agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2009.

27, commi 9 – 11

Controlli per le imprese di "rilevanti dimensioni"

Per le imprese di rilevanti dimensioni, con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, viene prevista la possibilità di un controllo sostanziale delle dichiarazioni già entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il predetto limite sarà gradatamente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre del 2011. Le modalità di riduzione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il controllo sostanziale già a partire dall’anno successivo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni sarà concretamente realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio riguardanti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o valutando, se disponibile, il profilo di rischio della singola impresa.

29

Il controllo della copertura delle agevolazioni fiscali: credito di imposta per la ricerca e bonus fiscali per le riqualificazioni energetiche

I contribuenti che intendono fruire del credito d’imposta per l’attività di ricerca e delle detrazioni fiscali per gli oneri relativi alle riqualificazioni energetiche devono presentare una domanda di "prenotazione".

In particolare il decreto legge prevede la necessità di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, per esigenze di monitoraggio, un apposito formulario o istanza.

Dall’entrata in vigore del decreto legge i potenziali beneficiari di questi "bonus" fiscali dovranno richiederne preventivamente

l’assegnazione all’Agenzia delle entrate.

La disposizione prevede che se il beneficio fiscale già maturato, non viene confermato a seguito della presentazione telematica dell’istanza, si decade dal diritto di poterne fruire. L’operazione non dovrebbe però riguardare i "bonus" relativi al 2007. In ogni caso i contribuenti che si attiveranno tardivamente rischiano di vedersi spostati in avanti i benefici già maturati.

I contribuenti che per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2008, non presentano l’istanza o ricevano la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

30

La "stretta" sui circoli privati

L’art. 30 subordina la non imponibilità delle quote associative dei contributi e dei corrispettivi di cui agli artt. 148 del Tuir e 4 del Decreto Iva, percepiti dagli enti di tipo associativo, a condizione che:

  1. i predetti enti siano in possesso dei requisiti individuati dalla normativa fiscale;
  2. vengano trasmessi all’Agenzia delle entrate per via telematica i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il nuovo obbligo riguarderà anche gli enti associativi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre esso interesserà anche le società sportive senza scopo di lucro di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002.

Il predetto provvedimento delle entrate, da emanarsi entro la fine del mese di gennaio del 2009, deve stabilire:

  1. i tempi e le modalità di trasmissione del modello;
  2. le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’esclusione dai benefici in mancanza dei presupposti previsti dalla specifica normativa.

31

Iva sui servizi televisivi

Il provvedimento ha previsto l’abolizione dell’Iva agevolata del 10 per cento per la pay Tv satellitare e via internet. Torna dunque applicarsi l’Iva nella misura ordinaria del 20 per cento. La misura non interessa i prodotti acquistati con carta prepagata in quanto già soggetti all’Iva nella misura più elevata. La misura non menziona, però, il digitale terrestre, ma solo il satellitare ed il cavo.

32

Misure in materia di riscossione

Il decreto legge prevede una "stretta" della riscossione a carico dei contribuenti che non hanno completato il pagamento delle rate del condono di cui alla legge n. 289/2002. In particolare è consentita la procedura di espropriazione immobiliare già se il debito supera l’importo di 5.000 euro. Invece per gli altri soggetti il limite è più elevato ed ammonta a 8.000 euro. Inoltre, sempre con riferimento ai medesimi contribuenti, non trova applicazione la norma in base alla quale occorre preliminarmente iscrivere l’ipoteca se il debito non supera il 5 per cento del valore dell’immobile.

L’art. 32 prevede, se decorrono sessanta giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente paghi la rata di condono, che il concessionario possa accedere ai dati dei suoi conti presenti in Anagrafe tributaria.

Un’ulteriore modifica riguarda il cambiamento del sistema degli aggi agli agenti della riscossione. Il sistema di determinazione degli aggi viene radicalmente semplificato.

Le ulteriori regole contenute nell’art. 32 del decreto legge disciplinano le materie del non riscosso per riscosso, vengono modulati nuovamente gli oneri di riscossione e le misure della riscossione di crediti in materia fiscale e contributiva.

 

 

1 novembre 2007


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